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CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

GALLIPOLI

 

ORDINANZA N. 03/05

 

INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI SPECCHIO ACQUEO INTERDETTO ALLA NAVIGAZIONE E

DISCIPLINA DELLA STESSA IN PROSSIMITA’ DELLA COSTA NELL’AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GALLIPOLI

 

Il Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli,

 

VISTO:   il D.M. 12.12.1997, istitutivo dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (LE);

 

VISTA:  l’Ordinanza Balneare n. 11/02 in data 05.07.2002 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;

 

VISTA:   l’Ordinanza Balneare n. 14/04 in data 17.06.2004 di questa Capitaneria di Porto;

 

VISTO:  l’art. 8 della legge 08.07.2003, n.172 “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

 

VISTA:  la direttiva in data 21.07.2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 

VISTO:   il dispaccio prot. n. 82/046235/II in data 24.07.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

 

VISTA:   l’Ordinanza n. 09/04 in data 25.05.04 di questa Capitaneria di Porto;

 

VISTA:   l’Ordinanza n. 19/03 in data 31.07.2003, con la quale l’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto ha abrogato gli articoli 2, 3 e 9 (quest’ultimo relativamente alla determinazione della distanza minima alla quale è consentita la navigazione degli scooter d’acqua e natanti similari) della sopracitata Ordinanza Balneare n. 11/02;

 

VISTA     l’Ordinanza n. 01/05 in data 22.03.2005 della Regione Puglia – Settore Demanio Marittimo;

 

CONSIDERATA: la necessità di fissare le regole cui attenersi nel corso della navigazione effettuata in prossimità delle coste ricadenti nel Compartimento Marittimo di Gallipoli,

 

O R D I N A

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE

 

1. Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Gallipoli, compreso tra le località di “Punta Prosciutto” del Comune di Porto Cesareo e di “Casalabate” del Comune di Lecce, il limite delle acque interdette alla navigazione è di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco, essendo tali zone di mare destinate alla balneazione, giusta Ordinanza n. 01/05 in data 22.03.2005 della Regione Puglia, citata in premessa.

    

2.      Il limite di tali zone deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari, ovvero dai Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli stessi concessionari/Comuni devono, in caso di spostamento dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento entro le 24 ore successive dal verificarsi dell’evento, segnalando all’Autorità Marittima locale, qualora il riposizionamento non possa avvenire in detto periodo, le relative motivazioni. A detti gavitelli è vietato l’ormeggio, anche temporaneo, di qualsiasi unità nautica o galleggiante.

 

3.    Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta anche in lingua italiana, inglese, francese e tedesca) con la seguente dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (INDICANDO IL LIMITE PREVISTO) NON SEGNALATO”.

 

 

Art. 2

LIMITI E DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA

 

Zone di mare riservate alla balneazione

 

Nelle zone di mare riservate alla balneazione, come sopra individuate, E’ VIETATO:

 

1.    il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf, surf, kite-surf, scooter d’acqua e natanti similari, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi nonché pedalò e simili. Qualora non vi sia nei pressi un corridoio di lancio e le zone siano frequentate da bagnanti, le predette unità potranno atterrare/ripartire solo se condotte a remi o a nuoto. Fermo restando l’obbligo di procedere con attenta cautela, da tale divieto sono esentati i mezzi adibiti al servizio di soccorso e/o polizia, nonché le unità che effettuano i campionamenti delle acque. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, riportata sull’unità, chiaramente leggibile, “Servizio di  campionamento acque”.

       I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

 

2.    l’ormeggio, la sosta o l’ancoraggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione delle unità di salvataggio e/o polizia e salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

 

3.      in deroga a quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo, le zone di mare NON frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell’atterraggio, dell’ormeggio e/o dell’ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela, purchè a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) e con rotta perpendicolare alla linea di costa e con ogni precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose;

 

Zone di mare oltre la fascia riservata alla balneazione

 

Nelle zone di mare oltre la fascia riservata la balneazione e fino alla distanza di 500 metri dalle coste a picco e 1000 metri dalle spiagge la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e con lo scafo in dislocamento (non planante).

I piccoli natanti a remi o a pedali, le tavole a vela ed i piccoli natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. non possono allontanarsi oltre il limite di mille metri dalla costa;

Gli acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari devono navigare al di fuori delle acque riservate alla balneazione e non possono allontanarsi oltre un miglio dalla costa.

 

 

Art. 3

CORRIDOI DI LANCIO

 

1.               Sistemazione

 

1.1           Nelle zone di mare regolarmente adibite all’esercizio di attività nautiche e/o di noleggio/locazione di unità da diporto, devono essere realizzati dei “corridoi di lancio” per l’atterraggio e la partenza delle unità stesse, siano esse a motore, a vela o a vela con motore ausiliario (comprese tavole a vela, kite-surf ed unità similari);

 

1.2             I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

·        larghezza non inferiore a metri 10;

·        profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;

·        delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata galleggiante, distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente 50 metri;

·        individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione;

·        segnalazione del divieto di balneazione vigente all’interno del corridoio a mezzo di apposito cartello monitorio (redatto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca);

 

1.3    I responsabili dei corridoi di lancio devono, in caso di spostamento dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento entro le 24 ore successive dal verificarsi dell’evento, segnalando all’Autorità Marittima locale, qualora il riposizionamento non possa avvenire in detto periodo, le relative motivazioni. A detti gavitelli è vietato l’ormeggio, anche temporaneo, di qualsiasi unità nautica o galleggiante.

 

2.      Norme di comportamento

 

2.1         Tutte le unità, comprese quelle a vela e similari, devono percorrere i  corridoi  con la massima prudenza, a lento moto e, comunque, a  velocità non superiore a 3 nodi.

 

2.2        E’ fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi, anche provvisoriamente, all’interno dei corridoi di lancio.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari demaniali marittimi di strutture turistico-ricreative in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

 

2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano anche alle zone di mare comprese nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (LE), quando più restrittive di quelle di cui al D.M. 12.12.1997, istitutivo dell’Area stessa.

 

3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

 

4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dell’art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

 

La presente Ordinanza abroga l’Ordinanza n. 09/04 citata in premessa e sarà pubblicata all’albo degli Uffici Marittimi del Compartimento Marittimo di Gallipoli ed agli albi dei Comuni rivieraschi.-

 

Gallipoli, lì 15.04.2005

 

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Paolo ZUMBO

 

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