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CAPITANERIA DI
PORTO – GUARDIA COSTIERA
GALLIPOLI
ORDINANZA N. 03/05
INDIVIDUAZIONE
DELLA FASCIA DI SPECCHIO ACQUEO INTERDETTO ALLA NAVIGAZIONE E
DISCIPLINA DELLA
STESSA IN PROSSIMITA’ DELLA COSTA NELL’AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
DI GALLIPOLI
Il Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli,
VISTO:
il D.M. 12.12.1997,
istitutivo dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (LE);
VISTA:
l’Ordinanza Balneare
n. 11/02 in data 05.07.2002 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Otranto;
VISTA:
l’Ordinanza
Balneare n. 14/04 in data 17.06.2004 di questa Capitaneria di Porto;
VISTO:
l’art. 8 della legge
08.07.2003, n.172 “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della
nautica da diporto e del turismo nautico”;
VISTA:
la direttiva in data 21.07.2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
VISTO:
il dispaccio prot.
n. 82/046235/II in data 24.07.2003 del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto;
VISTA:
l’Ordinanza n. 09/04 in data 25.05.04 di questa Capitaneria di Porto;
VISTA:
l’Ordinanza n. 19/03 in data 31.07.2003, con la quale l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Otranto ha abrogato gli articoli 2, 3 e 9 (quest’ultimo
relativamente alla determinazione della distanza minima alla quale è
consentita la navigazione degli scooter d’acqua e natanti similari) della
sopracitata Ordinanza Balneare n. 11/02;
VISTA
l’Ordinanza n.
01/05 in data 22.03.2005 della Regione Puglia – Settore Demanio Marittimo;
CONSIDERATA:
la necessità di fissare le regole cui attenersi nel corso della
navigazione effettuata in prossimità delle coste ricadenti nel
Compartimento Marittimo di Gallipoli,
O R D I N A
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE GENERALE
Art. 1
ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE
1. Nell’ambito del
Compartimento Marittimo di Gallipoli, compreso tra le località di “Punta
Prosciutto” del Comune di Porto Cesareo e di “Casalabate” del Comune di
Lecce, il limite delle acque interdette alla navigazione è di 200 metri
dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco, essendo tali zone di
mare destinate alla balneazione, giusta Ordinanza n. 01/05 in data
22.03.2005 della Regione Puglia, citata in premessa.
2.
Il limite di tali zone deve essere segnalato dai concessionari di
strutture balneari, ovvero dai Comuni rivieraschi per gli specchi acquei
antistanti le spiagge libere, mediante il posizionamento di gavitelli
di colore rosso o arancione, disposti parallelamente alla linea
di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza massima
di 50 metri l’uno dall’altro, in corrispondenza delle
estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo
di due. Gli stessi concessionari/Comuni devono, in caso di spostamento dei
gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento entro le 24 ore
successive dal verificarsi dell’evento, segnalando all’Autorità Marittima
locale, qualora il riposizionamento non possa avvenire in detto periodo,
le relative motivazioni. A detti gavitelli è vietato l’ormeggio, anche
temporaneo, di qualsiasi unità nautica o galleggiante.
3. Se i Comuni non
provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre
sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben
visibile dagli utenti (redatta anche in lingua italiana, inglese, francese
e tedesca) con la seguente dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE
ALLA NAVIGAZIONE (INDICANDO IL LIMITE PREVISTO) NON SEGNALATO”.
Art. 2
LIMITI E DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN
PROSSIMITÀ DELLA COSTA
Zone di mare riservate
alla balneazione
Nelle zone di mare
riservate alla balneazione, come sopra individuate, E’ VIETATO:
1. il
transito di qualsiasi unità navale, wind-surf, surf, kite-surf,
scooter d’acqua e natanti similari, ad eccezione dei natanti da
diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi nonché pedalò e
simili. Qualora non vi sia nei pressi un corridoio di lancio e le zone
siano frequentate da bagnanti, le predette unità potranno
atterrare/ripartire solo se condotte a remi o a nuoto. Fermo restando
l’obbligo di procedere con attenta cautela, da tale divieto sono esentati
i mezzi adibiti al servizio di soccorso e/o polizia, nonché le unità che
effettuano i campionamenti delle acque. Tali mezzi, qualora non
appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, devono essere riconoscibili a
mezzo di apposita dicitura, riportata sull’unità, chiaramente leggibile,
“Servizio di campionamento acque”.
I bagnanti
dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle
operazioni di campionamento;
2.
l’ormeggio, la sosta o l’ancoraggio di qualsiasi unità navale, ad
eccezione delle unità di salvataggio e/o polizia e salvi i casi
regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
3.
in deroga a quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo,
le zone di mare NON frequentate da bagnanti possono essere
attraversate, ai soli fini dell’atterraggio, dell’ormeggio e/o
dell’ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela, purchè a
lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) e con rotta
perpendicolare alla linea di costa e con ogni precauzione atta ad
evitare danni a persone e/o cose;
Zone di mare oltre la
fascia riservata alla balneazione
Nelle zone di mare
oltre la fascia riservata la balneazione e fino alla distanza di 500
metri dalle coste a picco e 1000 metri dalle spiagge la navigazione
deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e con lo scafo
in dislocamento (non planante).
I piccoli natanti a
remi o a pedali, le tavole a vela ed i piccoli natanti a
vela con superficie velica non superiore a 4 mq. non possono
allontanarsi oltre il limite di mille metri dalla costa;
Gli acquascooters o
moto d’acqua e mezzi similari devono navigare al di fuori delle
acque riservate alla balneazione e non possono allontanarsi oltre
un miglio dalla costa.
Art. 3
CORRIDOI DI LANCIO
1.
Sistemazione
1.1
Nelle zone di mare regolarmente adibite all’esercizio di attività
nautiche e/o di noleggio/locazione di unità da diporto, devono essere
realizzati dei “corridoi di lancio” per l’atterraggio e la partenza delle
unità stesse, siano esse a motore, a vela o a vela con motore ausiliario
(comprese tavole a vela, kite-surf ed unità similari);
1.2
I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
·
larghezza non inferiore a metri 10;
·
profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
·
delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione,
collegati con sagola tarozzata galleggiante, distanziati a intervalli non
superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente 50
metri;
·
individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di
bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione;
·
segnalazione del divieto di balneazione vigente all’interno del corridoio
a mezzo di apposito cartello monitorio (redatto in lingua italiana,
inglese, francese e tedesca);
1.3 I responsabili
dei corridoi di lancio devono, in caso di spostamento dei gavitelli,
provvedere al loro corretto riposizionamento entro le 24 ore successive
dal verificarsi dell’evento, segnalando all’Autorità Marittima locale,
qualora il riposizionamento non possa avvenire in detto periodo, le
relative motivazioni. A detti gavitelli è vietato l’ormeggio, anche
temporaneo, di qualsiasi unità nautica o galleggiante.
2. Norme di
comportamento
2.1
Tutte le unità, comprese quelle a vela e similari, devono
percorrere i corridoi con la massima prudenza, a lento moto e,
comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.
2.2
E’ fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi, anche
provvisoriamente, all’interno dei corridoi di lancio.
DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente
Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari demaniali marittimi
di strutture turistico-ricreative in luogo ben visibile dagli utenti per
tutta la durata della stagione balneare.
2. Le disposizioni di
cui alla presente Ordinanza si applicano anche alle zone di mare comprese
nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (LE), quando più restrittive di
quelle di cui al D.M. 12.12.1997, istitutivo dell’Area stessa.
3. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza.
4. Chiunque non
osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto
costituisca reato ovvero più grave reato e salvo le maggiori
responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito, a seconda
delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della
Navigazione e dell’art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e
successive modificazioni.
La presente Ordinanza
abroga l’Ordinanza n. 09/04 citata in premessa e sarà pubblicata all’albo
degli Uffici Marittimi del Compartimento Marittimo di Gallipoli ed agli
albi dei Comuni rivieraschi.-
Gallipoli, lì
15.04.2005
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Paolo
ZUMBO
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032005.zip
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