_________________________ ORDINANZA DELL’ASSESSORE ALLA TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA 25 maggio 2006, n. 1 Ordinanza per il turismo e le strutture balneari. L’ASSESSORE ALLA TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti nell’ambito del litorale marittimo dei comuni costieri della Regione Puglia; VISTI gli articoli 30, 68, 81,1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione; VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modificazioni; VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, relativo al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59”; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio; VISTO il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., relativa all’assistenza, all’integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili; VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 di “Attuazione direttive CEE in materia di rifiuti”; 9460 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 9461 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 VISTA la Legge regionale 8 giugno 1985, n.62, relativa agli interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione; VISTA la legge regionale 4 agosto 1999, n. 25, recante norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nella Regione Puglia; VISTA la legge regionale 11.02.1999, n. 11 “disciplina delle strutture ricettive ex artt.5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”; VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20 “Art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n° 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate”; VISTA la legge regionale 24 luglio 2001, n. 18, di disciplina del commercio su aree pubbliche; SENTITE le Capitanerie di porto operanti sul territorio pugliese, le Associazioni di categoria e le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative; DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime; O R D I N A ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. La presente Ordinanza disciplina l’esercizio delle attività turistico – balneari e commerciali, nonché l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative alle stesse finalizzate. 2. La stagione balneare è compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre. 3. Per le concessioni demaniali e le strutture turistico – ricreative destinate alla erogazione dei servizi per la balneazione, oltre che per quelle commerciali, la durata della “stagione” è da intendersi estesa all’intero anno solare, anche al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione. 4. Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l’apertura almeno nel periodo previsto dal precedente comma 2. 5. Nel caso di inizio attività dopo il 1° aprile e/o termine prima del 31 ottobre, il concessionario deve dare formale comunicazione alla competente Autorità Marittima ed all’Assessorato regionale al Turismo, nonché portare a conoscenza degli utenti le stesse date (di apertura e di chiusura), mediante affissione di apposito avviso. Comunque deve essere almeno garantita l’attività dal 15 giugno al 31 agosto. 6. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nell’art. 4, Capo C) della presente Ordinanza, fatte salve quanto indicato al comma 7) del succitato art. 4, Capo C. 7. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. 8. Ove si intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque garantito il servizio di salvataggio. 9. Sulle spiagge libere l’igiene e la pulizia devono essere assicurate dalle amministrazioni comunali. 10. Nel periodo indicato al precedente comma 2, in qualsiasi tratto del demanio marittimo utilizzato per attività balneari od elioterapiche è vietato l’accesso ad animali e veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute (E.N.C.I.), dei cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare nelle sole ore di chiusura. Deroghe al presente divieto devono essere autorizzate per apposite aree attrezzate, in cui sono assicurati la pubblica igiene, la sicurezza degli utenti e la tutela degli animali stessi. 11. Nel restante periodo dell’anno è fatto divieto assoluto all’accesso degli autoveicoli, mentre è consentito quello degli animali, purché siano rispettate le condizioni di igiene pubblica. ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE 1. In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera pugliese, è riservata alla balneazione, per 24 ore al giorno, la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva e 100 metri dalle coste a picco. 2. Il limite di tale zona deve essere segnalato, a cura dei concessionari di strutture balneari frontisti, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro ed in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni nel numero minimo di due. Gli stessi concessionari devono, in caso di scarrocciamenti dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento. A detti gavitelli è vietato l’ormeggio di qualsiasi imbarcazione. 3. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri ……. dalla costa) NON SEGNALATO”. 4. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure ( profondità - 1,60 metri) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri venti l’uno dall’altro. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle relative spiagge un’adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri - 1,60) NON SEGNALATO”. Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia. 5. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, E’VIETATO: a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, bumpers, pedalò e simili, nonché delle imbarcazioni a motore o a vela se condotte a remi. Le imbarcazioni a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i Kitesurf dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio con andatura ridotta al minimo. E’ inoltre vietato l’atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atter- 9462 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 9463 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 raggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. b) lo stazionamento permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente riconducibili a concessione demaniale marittima. ART. 3 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE 1. Sulle spiagge della costa pugliese è VIETATO PER TUTTO L’ANNO: a) campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare; b) abbandonare, in mare e sulle spiagge, rifiuti di qualsiasi genere; c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura; è altresì vietato creare in qualsivoglia maniera impedimento o pregiudizio all’utilizzazione delle aree demaniali da parte dei soggetti diversamente abili; d) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché di quelli adibiti al servizio di polizia ed al trasporto dei disabili; e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali; f) accendere fuochi o fare uso di fornelli sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati; 2. durante la stagione balneare E’VIETATO: g) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto; h) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a ciò destinati ad eccezione di quelli adibiti al noleggio/locazione oppure quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio; i) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; j) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno degli stabilimenti balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, soprattutto in materia di inquinamento acustico; k) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio e/o altre attrezzature mobili la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea. Il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare le predette prescrizioni. La reiterata inosservanza del predetto divieto da parte dei concessionari frontisti, costituisce motivo di decadenza della stessa concessione demaniale marittima. l) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto; m) praticare qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.), sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa. n) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente attrezzate e segnalate. Ciascun Comune potrà attrezzare – anche d’intesa con i concessionari disponibili – aree per animali domestici secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio tenuto conto che tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all’utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L’accesso è comunque proibito a cani non in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei e privi di collare antipulci. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, impegnati per il servizio di salvamento, ed i cani guida per i non vedenti. o) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti; è altresì fatto divieto assoluto all’uso di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull’arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre due ore complessive al giorno, da indicare nell’albo del Lido, da destinare allo svolgimento di giochi ed attività ludico-motorie. I livelli di intensità acustica devono comunque rispettare le prescrizioni comunali in materia. p) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc. ), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l’autorizzazione del Settore regionale al Demanio e Patrimonio o dell’Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima dell’evento). Nell’ambito dell’area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento che non comportino l’installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione; q) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente; r) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati; s) effettuare pubblicità mediante l’impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica; t) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore destinate alla balneazione; u) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute; v) effettuare lavori di straordinaria manutenzione di cui all’art. 3 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, nonché interventi soggetti a concessione edilizia durante la stagione balneare; ART. 4 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI Capo A) Disciplina generale degli arenili 1. Gli stabilimenti balneari possono essere aperti al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 08,30 alle ore 20,30 con l’obbligo, dal 15 giugno al 31 agosto, di rimanere aperti almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari è possibile l’attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza. Inoltre, dopo tale orario, gli stabilimenti possono esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni. 2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente all’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dalle ordinanze in vigore dell’Autorità marittima competente, devono: a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall’Autorità marittima e secondo quanto disciplinato nel Capo C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento del presente articolo. Ove non risulti assicurato tale servizio l’organo accertatore disporrà che, a cura del concessionario, siano adottate le più urgenti ed adeguate misure fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, diffidando contestualmente lo stesso concessionario ad adeguare il servizio prima della riapertura del 9464 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 9465 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 giorno successivo con obbligo di informativa all’organo di polizia accertatore; b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare oltre che al Settore regionale al Turismo, al Comune, nonché la tabella dei significati delle bandiere di segnalazione; c) ottenere la licenza di esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità. 3. I concessionari devono curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri venti, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Mentre i Comuni rivieraschi devono provvedere, nelle aree di spiaggia libera, alla pulizia degli arenili. I materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell’asporto da parte degli operatori comunali. I rifiuti solidi urbani devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall’Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione, ponendo particolare attenzione alla “raccolta differenziata”. 4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila. 5. Qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto di tale misura, la fascia di spiaggia (battigia) al libero transito può essere eccezionalmente ridotta, previa formale autorizzazione della Regione Puglia, fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea. 6. Le zone concesse non possono essere recintate. Solo nel periodo della stagione balneare come sopra individuata, possono essere posizionate delle recinzioni con sistema a giorno ed altezza dal piano di campagna non superiore a ml. 1,50 che non impediscano in ogni caso la visuale del mare, con esclusione del fronte mare e della fascia di 5 metri dalla battigia che deve rimanere libera al transito. Sono comunque fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, nonché le recinzioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime siano utilizzate solo nel periodo della stagione balneare, al termine del quale dovranno essere rimosse. Limitatamente al periodo invernale, qualora nell’ambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni, ecc.., ove ricoverare beni ed attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e recintate, nell’ambito della concessione, specifiche aree, per un massimo di mq 100, con analogo sistema a giorno di altezza non superiore a ml. 2,00. L’eventuale installazione di recinzioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni di altre Amministrazioni. 6. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi, con apposite pedane mobili, perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Settore regionale al Demanio e Patrimonio e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. 7. Per le spiagge libere tale incombenza è a carico delle Amministrazioni comunali. 8. I concessionari devono garantire il transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150. Tale obbligo deve essere pubblicizzato per mezzo di apposito cartello. 9. La locazione dei natanti è vietata quando per condizioni meteomarine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per gli utenti. Il locatore ha l’obbligo di segnalare detto divieto mediante l’innalzamento di due bandiere rosse sugli appositi pennoni all’uopo dislocati sulla spiaggia, ovvero nel rispetto delle direttive impartite dall’Autorità marittima. Capo B) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari 1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile: a) un’idonea imbarcazione di emergenza, riportante la medesima scritta “SALVATAGGIO”, ovvero secondo quanto a riguardo indicato dall’Autorità marittima. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi; b) almeno un estintore da 5 kg., nonché quando previsto dalla vigente normativa antincendio; c) ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso; d) presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso contenente la seguente dotazione minima : 1 flacone da 250 cc. di acqua ossigenata, un flacone da 250 cc. di soluzione fisiologica sterile, 5 confezioni di buste di garza idrofila sterile (cm. 10 x 10), 1 kg. di garza idrofila non sterile (cm. 20 x 20), 1 confezione di cerotto medicato (varie misure), 1 tubetto di antistaminico, 1 kit per medicazione (forbici e pinze di tipo Kenner, 1 confezione di guanti monouso in lattice); 2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria. 3. E’ vietato l’uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. 4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine consentire la loro immediata identificazione. 6. E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell’impianto balneare, per accertare l’assenza di persone nelle cabine. 7. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio. 8. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti. Capo C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento Ferme le disposizioni contenute nell’Ordinanza dell’Autorità Marittima: 1. E’ obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare, quando aperti al pubblico per la balneazione, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri e frazioni successive di fronte balneare. 9466 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 9467 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 2. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento, oltre che l’eventuale disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari medesimi. I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell’organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell’organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi. 3. La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata: BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione. BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio. BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento. Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell’assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell’organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest’ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine della Capitaneria di Porto o della Regione Puglia - Settore Demanio e Patrimonio. Sul pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere. 4. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”. Deve essere, inoltre, previsto n. 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina. L’assistente bagnanti indossa l’apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l’apertura al pubblico dello stabilimento. In nessun caso l’assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni. 5. E’ obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l’obbligo è a carico del rappresentante dell’Associazione che organizza il servizio) di dotare l’assistente bagnanti di idoneo battello colorato in rosso recante la scritta “Salvataggio” o “Salvamento” (completo di scalmiere, remi ed àncora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate al punto C.3, fischietto, maschera, pinne, binocolo. 6. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all’Ufficio regionale al Demanio e Patrimonio ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio una proposta di “Piano collettivo di salvataggio” contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell’utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell’unità a motore e la sua dislocazione, l’eventuale numero dei mosconi, l’elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l’elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio. Il Piano viene approvato dalla Regione Puglia – Settore Demanio e Patrimonio, sentita l’Autorità marittima competente. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza. 7. Fino al 15 giugno e dopo il giorno 31 agosto, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti oltre alla bandiere rosse di cui al punto C. 3 cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: “Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista di servizio di salvamento”. Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni. Presso gli stabilimenti balneari ove è prevista l’attivazione di una postazione di salvataggio durante la stagione balneare in cui il servizio è obbligatorio, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvataggio di cui al punto C. 5. 8. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione. ART. 5 SPECCHI DI MARE VIETATI ALLA BALNEAZIONE Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori. ART. 6 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI LANCIO Nelle aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti diversi da natanti da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalo e simili, le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze dei Capi dei Circondari marittimi competenti in materia di sicurezza della navigazione ed in particolare di quella della navigazione da diporto. ART. 7 DISCIPLINA DELA PESCA Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori. ART. 8 SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA, DEGLI ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori. ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI L’Ordinanza n. 1/2005 è abrogata e sostituita dalla presente, che deve essere esposta come precedentemente indicato. E’ fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza; sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantire l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza all’interno dell’area assentita in concessione ed in quella prospiciente. 9468 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 9469 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006 I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte, per la violazione degli articoli 1164 del C.d.N. nonché, in relazione alle disposizioni di cui agli art. 4 Capo A) - punto 2 lett. a) -, Capo B)- punto 1 e Capo C), per la violazione dell’art. 650 del Codice Penale, la cui reiterata inosservanza comporta per le aree in concessione l’adozione del provvedimento di decadenza. E’ fatta salva l’osservanza di tutte le norme in materia amministrativa, urbanistica e sanitaria vigenti. Bari, li 25 maggio 2006 Il Dirigente del Settore L’Assessore Michele Loffredo Prof. Guglielmo Minervini- _________________________ DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 15 maggio 2006, n. 730 Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, Legge Regionale n. 7 del 1 febbraio 1982 – Revoca riconoscimento giuridico dell’Associazione Tabacchicoltori Salentini (A.T.S.) con sede in Lecce. L’anno 2006, il giorno 15 del mese di marzo, nella sede del Settore Agricoltura – L.re Nazario Sauro 45/47 - BARI Il Dirigente dell’Ufficio Associazionismo e Alimentazione, Antonio Frattaruolo sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario preposto: Visto il Reg. CEE n.1360 del 19/06/1978 con il quale sono dettate “Norme per la istituzione delle Associazioni dei Produttori”; Vista la legge n.674 del 20.10.1978 di attuazione sul territorio nazionale del suddetto regolamento; Vista la l.r. n 7 del 1.2.82 con la quale sono state stabilite le norme per l’attuazione nella Regione Puglia del Reg. CEE n.1360/78 e della legge n.674/78 riguardanti le Associazioni dei Produttori Agricoli; Visto il D.P.G.R. n° 163 del 09/4/1986 con il quale l’Associazione Tabacchicoltori Salentini con sede Legale in Lecce è stata riconosciuta giuridicamente ed iscritta al n° 23/3/t dell’Albo regionale delle Associazioni dei Produttori Agricoli a seguito di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento giuridico; Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38 inerente il riconoscimento delle organizzazioni di produttori; Visto l’art. 4 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102 punto 5 che prevede per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n° 674 la trasformazione in una delle forme societarie previste dall’articolo 3, comma 1; Vista la nota n° 28/11286 del 23/12/2005 dell’Ufficio Associazionismo ed Alimentazione con la quale sono stati chiesti gli atti relativi alla trasformazione della forma societaria in una delle forme previste dal Decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102 entro la data del 31/12/2005; Vista la successiva nota n° 28/2730 del 23/3/2006 di sollecito dell’invio dei nuovi statuti con le modifiche apportate; Considerato che il medesimo articolo 4 del Decreto legislativo 102/2005 prevede che in mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle associazioni; Visto il mancato recapito all’Associazione A.T.S. della suddetta nota n° 28/2730 del 23/3/2006; Rilevato che allo stato si configurano le circostanze per la revoca del riconoscimento giuridico previste al punto 5 dell’art. 4 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102, Per quanto sopra riportato e di propria competenza |