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ORDINANZA DELL’ASSESSORE ALLA TRASPARENZA

E CITTADINANZA ATTIVA 25

maggio 2006, n. 1

Ordinanza per il turismo e le strutture balneari.

L’ASSESSORE ALLA TRASPARENZA

E CITTADINANZA ATTIVA

RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio

dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo,

delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture

turistico – ricreative esistenti nell’ambito del

litorale marittimo dei comuni costieri della Regione

Puglia;

VISTI gli articoli 30, 68, 81,1161, 1164 e 1174

del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28,

59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di

“Conversione in legge, con modificazioni, del

Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive

modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112 e successive modificazioni, relativo al “Conferimento

di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione

del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114 e successive modificazioni, di riforma della

disciplina relativa al settore del commercio;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo e

dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo

alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.,

relativa all’assistenza, all’integrazione sociale ed ai

diritti delle persone disabili;

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°

22 di “Attuazione direttive CEE in materia di

rifiuti”;

9460 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

9461 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

VISTA la Legge regionale 8 giugno 1985, n.62,

relativa agli interventi per la tutela dei litorali e

delle acque di balneazione;

VISTA la legge regionale 4 agosto 1999, n. 25,

recante norme per l’esercizio delle funzioni amministrative

in materia di demanio marittimo nella

Regione Puglia;

VISTA la legge regionale 11.02.1999, n. 11

“disciplina delle strutture ricettive ex artt.5, 6 e 10

della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività

turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione

e delle associazioni senza scopo di lucro”;

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005,

n° 20 “Art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004,

n° 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli

stabilimenti e delle spiagge attrezzate”;

VISTA la legge regionale 24 luglio 2001, n. 18,

di disciplina del commercio su aree pubbliche;

SENTITE le Capitanerie di porto operanti sul

territorio pugliese, le Associazioni di categoria e le

Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente

previsto dal presente provvedimento, restano salve

le disposizioni delle normative in materia, nonché i

provvedimenti emanati dalle singole Autorità

Marittime;

O R D I N A

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l’esercizio

delle attività turistico – balneari e commerciali,

nonché l’uso del demanio marittimo, delle zone

di mare territoriale, nonché delle strutture turistico

– ricreative alle stesse finalizzate.

2. La stagione balneare è compresa tra il 1°

aprile ed il 31 ottobre.

3. Per le concessioni demaniali e le strutture turistico

– ricreative destinate alla erogazione dei

servizi per la balneazione, oltre che per quelle

commerciali, la durata della “stagione” è da

intendersi estesa all’intero anno solare, anche

al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione.

4. Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l’apertura

almeno nel periodo previsto dal precedente

comma 2.

5. Nel caso di inizio attività dopo il 1° aprile e/o

termine prima del 31 ottobre, il concessionario

deve dare formale comunicazione alla competente

Autorità Marittima ed all’Assessorato

regionale al Turismo, nonché portare a conoscenza

degli utenti le stesse date (di apertura e

di chiusura), mediante affissione di apposito

avviso. Comunque deve essere almeno garantita

l’attività dal 15 giugno al 31 agosto.

6. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare,

presso le strutture balneari, i servizi di

salvataggio negli orari e con le modalità indicate

nell’art. 4, Capo C) della presente Ordinanza,

fatte salve quanto indicato al comma 7)

del succitato art. 4, Capo C.

7. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non

provvedano a garantire il servizio di salvamento,

devono predisporre adeguata segnaletica,

da posizionare sulle relative spiagge in

luoghi ben visibili, redatta anche in lingua

inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE – BALNEAZIONE

NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO

DI SALVATAGGIO”.

8. Ove si intenda operare prima della data di inizio

della stagione balneare, ovvero successivamente

alla sua conclusione, deve essere

comunque garantito il servizio di salvataggio.

9. Sulle spiagge libere l’igiene e la pulizia devono

essere assicurate dalle amministrazioni comunali.

10. Nel periodo indicato al precedente comma 2, in

qualsiasi tratto del demanio marittimo utilizzato

per attività balneari od elioterapiche è vietato

l’accesso ad animali e veicoli di qualsiasi

genere, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio

riconosciute (E.N.C.I.), dei cani guida

per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio

dal personale addetto alla sorveglianza balneare

nelle sole ore di chiusura.

Deroghe al presente divieto devono essere autorizzate

per apposite aree attrezzate, in cui sono

assicurati la pubblica igiene, la sicurezza degli

utenti e la tutela degli animali stessi.

11. Nel restante periodo dell’anno è fatto divieto

assoluto all’accesso degli autoveicoli, mentre è

consentito quello degli animali, purché siano

rispettate le condizioni di igiene pubblica.

ART. 2

ZONE DI MARE RISERVATE

ALLA BALNEAZIONE

1. In considerazione dei bassi fondali e della elevata

presenza turistica sulla fascia costiera

pugliese, è riservata alla balneazione, per 24 ore

al giorno, la zona di mare fino alla distanza di

200 metri dalla riva e 100 metri dalle coste a

picco.

2. Il limite di tale zona deve essere segnalato, a

cura dei concessionari di strutture balneari frontisti,

mediante una linea di gavitelli di colore

rosso/arancione, disposti parallelamente alla

linea di costa, saldamente ancorati al fondo e

posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro ed in

corrispondenza delle estremità di fronte mare

delle concessioni nel numero minimo di due.

Gli stessi concessionari devono, in caso di scarrocciamenti

dei gavitelli, provvedere al loro

corretto riposizionamento. A detti gavitelli è

vietato l’ormeggio di qualsiasi imbarcazione.

3. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni

rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le

spiagge libere. Qualora le suddette Amministrazioni

non provvedano a tale sistema di segnalazione,

devono apporre sulle relative spiagge

adeguata segnaletica, posizionata in maniera

ben visibile, e redatta anche in lingua inglese,

francese e tedesca, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE – LIMITE ACQUE

INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE

(metri ……. dalla costa) NON SEGNALATO”.

4. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i

concessionari di stabilimenti balneari, per le

aree in concessione, devono segnalare il limite

delle acque sicure ( profondità - 1,60 metri)

entro il quale possono bagnarsi i non esperti di

nuoto. Il limite di tali acque sicure deve essere

segnalato mediante il posizionamento di gavitelli

di colore bianco disposti parallelamente

alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo

e posti a distanza non superiore a metri venti

l’uno dall’altro.

Qualora i Comuni non provvedano in tal senso,

devono apporre sulle relative spiagge un’adeguata

segnaletica, posizionata in maniera ben

visibile e redatta anche in lingua inglese, francese

e tedesca, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE – LIMITE ACQUE

SICURE (metri - 1,60) NON SEGNALATO”.

Analoga prescrizione vale per i concessionari

impossibilitati alla segnalazione per mezzo di

gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra

indicata è immediatamente prossima alla battigia.

5. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo,

E’VIETATO:

a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad

eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe,

sandolini, pattini, mosconi, lance, bumpers,

pedalò e simili, nonché delle imbarcazioni a

motore o a vela se condotte a remi. Le

imbarcazioni a motore, a vela o con motore

ausiliario, i windsurf e i Kitesurf dovranno

raggiungere la riva utilizzando esclusivamente

gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio

con andatura ridotta al minimo. E’

inoltre vietato l’atterraggio con le tavole da

surf nei tratti di arenile in concessione per

strutture balneari. Qualora appositamente

autorizzati, i concessionari devono provvedere

a separare tali aree da quelle destinate

ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atter-

9462 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

9463 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

raggio è consentito qualora non siano presenti

bagnanti nella zona di atterraggio.

b) lo stazionamento permanente di qualsiasi

imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente

riconducibili a concessione demaniale

marittima.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL’USO

DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge della costa pugliese è VIETATO

PER TUTTO L’ANNO:

a) campeggiare con tende, roulottes, campers

ed altre attrezzature o installazioni impiegate

a tal fine, nonché pernottare;

b) abbandonare, in mare e sulle spiagge, rifiuti

di qualsiasi genere;

c) realizzare opere, ovvero installare strutture

di qualsiasi natura; è altresì vietato creare in

qualsivoglia maniera impedimento o pregiudizio

all’utilizzazione delle aree demaniali

da parte dei soggetti diversamente abili;

d) il transito e la sosta di automezzi, motociclette,

ciclomotori e veicoli di ogni genere,

ad eccezione di quelli di soccorso, di quelli

adoperati per la pulizia e la sistemazione

delle spiagge, per i tempi strettamente

necessari alle relative operazioni, nonché di

quelli adibiti al servizio di polizia ed al trasporto

dei disabili;

e) effettuare riparazioni su apparati motore o

lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a

natanti in genere in violazione alle norme

ambientali;

f) accendere fuochi o fare uso di fornelli sugli

arenili, nelle cabine balneari e negli altri

locali non autorizzati;

2. durante la stagione balneare E’VIETATO:

g) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;

h) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a

ciò destinati ad eccezione di quelli adibiti al

noleggio/locazione oppure quelli destinati

alle operazioni di assistenza e salvataggio;

i) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto

del sole, ombrelloni, lettini, sedie

sdraio, tende o altre attrezzature comunque

denominate;

j) organizzare feste, animazioni ed altre forme

di intrattenimento all’interno degli stabilimenti

balneari, senza autorizzazioni, nulla

osta ed altri provvedimenti previsti da normative

specifiche, soprattutto in materia

di inquinamento acustico;

k) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio

e/o altre attrezzature mobili la fascia di

spiaggia (battigia), ampia non meno di

metri 5, destinata esclusivamente al libero

transito con divieto di permanenza, ad

eccezione dei mezzi di soccorso.

Le distanze di cui sopra sono riferite al

livello medio del mare e non alla linea di

bassa marea.

Il concessionario frontista è tenuto a rispettare

e a far osservare le predette prescrizioni.

La reiterata inosservanza del predetto

divieto da parte dei concessionari frontisti,

costituisce motivo di decadenza della

stessa concessione demaniale marittima.

l) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli

a nuoto;

m) praticare qualsiasi gioco (pallone, tennis da

spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.), sia

a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo,

danno o molestia alle persone, turbativa

della quiete pubblica, nonché nocumento

all’igiene dei luoghi. I suddetti giochi

sono consentiti nelle zone all’uopo attrezzate

o a ciò destinate dai singoli concessionari

sui quali grava, comunque, l’obbligo di

stipulare apposita polizza assicurativa.

n) condurre o far permanere qualsiasi tipo di

animale, anche se munito di museruola e

guinzaglio, in aree non appositamente

attrezzate e segnalate. Ciascun Comune

potrà attrezzare – anche d’intesa con i concessionari

disponibili – aree per animali

domestici secondo quanto disposto dai regolamenti

comunali e dai servizi veterinari

delle AA.SS.LL. competenti per territorio

tenuto conto che tali zone dovranno essere

individuate in modo da non arrecare danni e

disturbi all’utenza circostante. In dette aree

gli animali dovranno essere tenuti sempre al

guinzaglio. L’accesso è comunque proibito a

cani non in possesso di certificazione sanitaria

non anteriore a mesi sei e privi di collare

antipulci. Sono esclusi dal divieto i cani

di salvataggio al guinzaglio, impegnati per il

servizio di salvamento, ed i cani guida per i

non vedenti.

o) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione

sonora, nonché fare uso degli stessi tra

le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione

degli avvisi di pubblica utilità diramati

mediante altoparlanti;

è altresì fatto divieto assoluto all’uso di

apparecchi di diffusione sonora direttamente

sull’arenile, ad eccezione del tempo strettamente

necessario e comunque non oltre due

ore complessive al giorno, da indicare nell’albo

del Lido, da destinare allo svolgimento

di giochi ed attività ludico-motorie.

I livelli di intensità acustica devono

comunque rispettare le prescrizioni comunali

in materia.

p) esercitare attività commerciale (commercio

in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività

promozionali, ecc. ), organizzare giochi,

manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici

senza l’autorizzazione del Settore

regionale al Demanio e Patrimonio o dell’Ufficio

comunale competente (da richiedersi

almeno 15 giorni prima dell’evento).

Nell’ambito dell’area in concessione demaniale

marittima è possibile svolgere manifestazioni

ricreative ed organizzare giochi ed

attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento

che non comportino l’installazione

di strutture e non necessitino di autorizzazioni

di qualsivoglia altra Amministrazione;

q) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di

velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso

e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità

competente;

r) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che

nello specchio acqueo riservato ai bagnanti,

mediante la distribuzione e il lancio, anche a

mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se

non espressamente autorizzati;

s) effettuare pubblicità mediante l’impiego di

megafoni, di altoparlanti e di ogni altro

mezzo di propaganda acustica;

t) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle

ore destinate alla balneazione;

u) spostare, occultare o danneggiare segnali

fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti

a tutela della pubblica incolumità e salute;

v) effettuare lavori di straordinaria manutenzione

di cui all’art. 3 (L) del D.P.R. 6 giugno

2001, n.380 e successive modificazioni,

nonché interventi soggetti a concessione

edilizia durante la stagione balneare;

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE

IN CONCESSIONE

PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A)

Disciplina generale degli arenili

1. Gli stabilimenti balneari possono essere aperti

al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle

ore 08,30 alle ore 20,30 con l’obbligo, dal 15

giugno al 31 agosto, di rimanere aperti almeno

dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari

è possibile l’attività balneare a condizione che

siano garantite tutte le norme di sicurezza.

Inoltre, dopo tale orario, gli stabilimenti possono

esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione,

bar, ecc., secondo le norme amministrative

dei rispettivi Comuni.

2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente

all’apertura al pubblico e fermo restando

quanto previsto dalle ordinanze in vigore dell’Autorità

marittima competente, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e

salvataggio nel rispetto delle prescrizioni

emanate dall’Autorità marittima e secondo

quanto disciplinato nel Capo C) Disciplina

particolare dei servizi di salvamento del presente

articolo.

Ove non risulti assicurato tale servizio l’organo

accertatore disporrà che, a cura del

concessionario, siano adottate le più urgenti

ed adeguate misure fino al ripristino delle

condizioni di sicurezza, diffidando contestualmente

lo stesso concessionario ad adeguare

il servizio prima della riapertura del

9464 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

9465 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

giorno successivo con obbligo di informativa

all’organo di polizia accertatore;

b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in

apposita bacheca, copia della presente Ordinanza

e delle eventuali integrazioni, le

tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare

oltre che al Settore regionale al

Turismo, al Comune, nonché la tabella dei

significati delle bandiere di segnalazione;

c) ottenere la licenza di esercizio e l’autorizzazione

sanitaria da parte delle competenti

Autorità.

3. I concessionari devono curare l’estetica, il

decoro, l’igiene e la perfetta manutenzione

delle aree in concessione fino al battente del

mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse

limitrofe, per una larghezza non inferiore a

metri venti, non oggetto di altre concessioni, e

dello specchio acqueo immediatamente prospiciente

la battigia. Mentre i Comuni rivieraschi

devono provvedere, nelle aree di spiaggia

libera, alla pulizia degli arenili. I materiali di

risulta devono essere sistemati in appositi contenitori

in attesa dell’asporto da parte degli operatori

comunali.

I rifiuti solidi urbani devono essere comunque

trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti

predisposti dall’Autorità comunale, negli

orari e con le modalità fissate dalla stessa

Amministrazione, ponendo particolare attenzione

alla “raccolta differenziata”.

4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi

titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare

la circolazione dei bagnanti. In particolare

devono essere rispettate le seguenti distanze

minime tra gli ombrelloni ovvero gli altri

sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri

2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

5. Qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta

il rispetto di tale misura, la fascia di

spiaggia (battigia) al libero transito può essere

eccezionalmente ridotta, previa formale autorizzazione

della Regione Puglia, fino al limite

minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono

riferite al livello medio del mare e non alla linea

di bassa marea.

6. Le zone concesse non possono essere recintate.

Solo nel periodo della stagione balneare come

sopra individuata, possono essere posizionate

delle recinzioni con sistema a giorno ed altezza

dal piano di campagna non superiore a ml. 1,50

che non impediscano in ogni caso la visuale del

mare, con esclusione del fronte mare e della

fascia di 5 metri dalla battigia che deve rimanere

libera al transito.

Sono comunque fatte salve, in ogni caso, le

recinzioni approvate ed inserite nel relativo

titolo di concessione, i sistemi di interdizione di

accesso alle piscine, obbligatori a termini di

legge, nonché le recinzioni delle aree adibite al

gioco, qualora le medesime siano utilizzate solo

nel periodo della stagione balneare, al termine

del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, qualora

nell’ambito della concessione non esistano specifiche

aree chiuse o chiudibili quali verande,

saloni, ecc.., ove ricoverare beni ed attrezzature

amovibili costituenti patrimonio del concessionario,

possono essere individuate e recintate,

nell’ambito della concessione, specifiche aree,

per un massimo di mq 100, con analogo

sistema a giorno di altezza non superiore a

ml. 2,00.

L’eventuale installazione di recinzioni deve

rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario

deve munirsi di tutte le eventuali

autorizzazioni di altre Amministrazioni.

6. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso

al mare da parte di soggetti diversamente abili

mediante la predisposizione di idonei percorsi,

con apposite pedane mobili, perpendicolari alla

battigia, i concessionari potranno altresì predisporre,

al fine di consentire la loro mobilità

all’interno delle aree in concessione, altri percorsi

da posizionare sulla spiaggia, anche se

non risultano riportati sul titolo di concessione.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche

congiungere aree limitrofe in concessione

previa semplice comunicazione al Settore

regionale al Demanio e Patrimonio e dovranno

comunque essere rimossi al termine della stagione

balneare.

7. Per le spiagge libere tale incombenza è a carico

delle Amministrazioni comunali.

8. I concessionari devono garantire il transito

libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla

battigia, qualora non esistano accessi alternativi

in un ambito non superiore a metri 150. Tale

obbligo deve essere pubblicizzato per mezzo di

apposito cartello.

9. La locazione dei natanti è vietata quando per

condizioni meteomarine avverse non possa

avvenire in condizioni di sicurezza per gli

utenti. Il locatore ha l’obbligo di segnalare detto

divieto mediante l’innalzamento di due bandiere

rosse sugli appositi pennoni all’uopo

dislocati sulla spiaggia, ovvero nel rispetto delle

direttive impartite dall’Autorità marittima.

Capo B)

Disciplina particolare

per gli stabilimenti balneari

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare

dovrà essere disponibile:

a) un’idonea imbarcazione di emergenza,

riportante la medesima scritta “SALVATAGGIO”,

ovvero secondo quanto a

riguardo indicato dall’Autorità marittima.

Tale imbarcazione non deve essere in alcun

caso destinata ad altri usi;

b) almeno un estintore da 5 kg., nonché quando

previsto dalla vigente normativa antincendio;

c) ove possibile, un apposito locale dovrà

essere destinato a pronto soccorso;

d) presso ogni concessionario deve essere

custodita la cassetta del pronto soccorso

contenente la seguente dotazione minima : 1

flacone da 250 cc. di acqua ossigenata, un

flacone da 250 cc. di soluzione fisiologica

sterile, 5 confezioni di buste di garza idrofila

sterile (cm. 10 x 10), 1 kg. di garza idrofila

non sterile (cm. 20 x 20), 1 confezione di

cerotto medicato (varie misure), 1 tubetto di

antistaminico, 1 kit per medicazione (forbici

e pinze di tipo Kenner, 1 confezione di

guanti monouso in lattice);

2. I servizi igienici devono essere collegati alla

rete fognaria comunale ovvero essere dotati di

un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo

dalla competente Autorità sanitaria.

3. E’ vietato l’uso di sapone e shampoo, qualora

siano utilizzate docce non dotate di idoneo

sistema di scarico.

4. I servizi igienici per persone diversamente abili

devono essere dotati di apposita segnaletica

riportante il previsto simbolo internazionale,

ben visibile al fine consentire la loro immediata

identificazione.

6. E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento

e per altre attività che non siano attinenti

la balneazione, con l’esclusione di eventuali

locali di servizio. I concessionari sono

tenuti a controllare le installazioni, prima della

chiusura serale dell’impianto balneare, per

accertare l’assenza di persone nelle cabine.

7. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti

siti sulla spiaggia, devono essere vendute

in confezioni di plastica o alluminio.

8. I concessionari e gli operatori della spiaggia in

genere hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente

all’Autorità marittima competente e/o

Forze di Polizia eventuali incidenti che si

dovessero verificare sul demanio marittimo e

negli specchi acquei antistanti.

Capo C)

Disciplina particolare

dei servizi di salvamento

Ferme le disposizioni contenute nell’Ordinanza

dell’Autorità Marittima:

1. E’ obbligo dei titolari di concessione di aree del

demanio marittimo per l’esercizio dell’attività

di stabilimento balneare, quando aperti al pubblico

per la balneazione, istituire un proprio servizio

di assistenza alla balneazione costituito da

una postazione centrale rispetto al fronte mare

ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri

e frazioni successive di fronte balneare.

9466 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

9467 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

2. I titolari degli stabilimenti balneari possono

assicurare il servizio anche in forma collettiva,

mediante l’elaborazione di un piano organico

che preveda un adeguato numero di postazioni

di salvataggio in punti determinati della costa,

nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione

di emergenza presso ogni stabilimento,

oltre che l’eventuale disponibilità di una idonea

unità a motore per il pronto intervento a servizio

degli stabilimenti balneari medesimi. I titolari

di stabilimenti balneari che non aderiscono a

tale servizio collettivo devono comunque

disporre di un proprio servizio di assistenza e

salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio

deve indicare il soggetto responsabile dell’organizzazione

del servizio che dovrà assicurare la

costante reperibilità. Al responsabile dell’organizzazione

compete il compito di indicare lo

stato di pericolosità della balneazione per zone

o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o

gruppi di essi.

3. La postazione di salvataggio deve essere indicata

da apposito pennone, posto tra la prima fila

di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà

essere issata:

BANDIERA BIANCA – indicante la regolare

attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA – indicante balneazione

pericolosa per cattivo tempo o per assenza del

servizio di salvataggio.

BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di

chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche

di vento. Tale obbligo non sussiste nel

caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi

di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a

cura dell’assistente ai bagnanti allorché è ordinato

dal responsabile dell’organizzazione del

servizio ovvero su ordine del concessionario

dello stabilimento balneare, qualora quest’ultimo

non abbia aderito ad un piano di salvataggio

collettivo, ovvero su ordine della Capitaneria

di Porto o della Regione Puglia - Settore

Demanio e Patrimonio.

Sul pennone, come pure in ogni stabilimento

balneare, deve essere affisso un idoneo cartello

indicante in italiano, inglese, francese e tedesco

il significato delle bandiere.

4. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto

un assistente bagnante munito di idoneo

brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di

Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana

Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto

dalla sigla “M.I.P.”. Deve essere, inoltre,

previsto n. 1 bagnino di salvataggio per ogni

piscina. L’assistente bagnanti indossa l’apposita

tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio

servizio durante l’apertura al pubblico dello stabilimento.

In nessun caso l’assistente bagnanti

può essere distolto dal servizio per essere adibito

ad altre mansioni.

5. E’ obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari

(in caso di servizio di salvataggio collettivo

l’obbligo è a carico del rappresentante dell’Associazione

che organizza il servizio) di dotare

l’assistente bagnanti di idoneo battello colorato

in rosso recante la scritta “Salvataggio” o “Salvamento”

(completo di scalmiere, remi ed

àncora e munito di salvagente anulare con

sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di

un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o

altro apparecchio per la respirazione artificiale

di analoga efficacia, cannule per la respirazione

artificiale, mascherine per respirazione bocca a

bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate

al punto C.3, fischietto, maschera, pinne,

binocolo.

6. I titolari di stabilimenti balneari che intendono

organizzare il servizio di salvataggio collettivo,

anche mediante associazioni riconosciute, consorzi,

cooperative e società, devono far pervenire

all’Ufficio regionale al Demanio e Patrimonio

ed alla Capitaneria di Porto competente

per territorio una proposta di “Piano collettivo

di salvataggio” contenente anche le generalità

del rappresentante del raggruppamento, nonché

il numero dell’utenza telefonica mobile dove lo

stesso è reperibile, le caratteristiche dell’unità a

motore e la sua dislocazione, l’eventuale

numero dei mosconi, l’elenco degli stabilimenti

che aderiscono al piano collettivo di salvataggio

e l’elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate

le postazioni di salvataggio. Il Piano viene

approvato dalla Regione Puglia – Settore

Demanio e Patrimonio, sentita l’Autorità marittima

competente.

In caso di mancata approvazione, come pure in

caso di rifiuto ad apportare le integrazioni

richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà

disporre del proprio servizio di salvataggio nel

rispetto della presente ordinanza.

7. Fino al 15 giugno e dopo il giorno 31 agosto,

qualora gli stabilimenti balneari intendano

rimanere aperti esclusivamente per elioterapia,

non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio,

ma dovranno rimanere esposti oltre

alla bandiere rosse di cui al punto C. 3 cartelli in

italiano, inglese, francese e tedesco recanti il

seguente avviso: “Stabilimento aperto esclusivamente

per elioterapia – Spiaggia sprovvista

di servizio di salvamento”.

Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano

agli stabilimenti provvisti di assistente

bagnanti con relative dotazioni.

Presso gli stabilimenti balneari ove è prevista

l’attivazione di una postazione di salvataggio

durante la stagione balneare in cui il servizio è

obbligatorio, devono essere sempre presenti le

dotazioni di salvataggio di cui al punto C. 5.

8. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è

connessa a colonie marine, case di vacanza e

simili sono tenuti ad attivare la propria postazione

di salvataggio per il periodo di apertura e

limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno

accesso alla spiaggia per la balneazione.

ART. 5

SPECCHI DI MARE VIETATI

ALLA BALNEAZIONE

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo

si rinvia alle disposizioni impartite con apposite

Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti

per i rispettivi territori.

ART. 6

DISCIPLINA DEI CORRIDOI

DI LANCIO

Nelle aree in concessione per l’esercizio di attività

nautiche e noleggio di natanti diversi da natanti

da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi,

lance, nonché pedalo e simili, le caratteristiche e le

prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono

disciplinate con ordinanze dei Capi dei Circondari

marittimi competenti in materia di sicurezza della

navigazione ed in particolare di quella della navigazione

da diporto.

ART. 7

DISCIPLINA DELA PESCA

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo

si rinvia alle disposizioni impartite con apposite

ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti

per i rispettivi territori.

ART. 8

SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO

IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE

TAVOLE A VELA, DEGLI

ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo

si rinvia alle disposizioni impartite con apposite

Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti

per i rispettivi territori.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

L’Ordinanza n. 1/2005 è abrogata e sostituita

dalla presente, che deve essere esposta come precedentemente

indicato.

E’ fatto obbligo a chiunque osservare la presente

Ordinanza; sarà inoltre cura dei singoli concessionari

garantire l’ottemperanza alle prescrizioni contenute

nella presente ordinanza all’interno dell’area

assentita in concessione ed in quella prospiciente.

9468 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

9469 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 dell’8-6-2006

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca

più grave reato, saranno perseguiti, a mente della

normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò

preposte, per la violazione degli articoli 1164 del

C.d.N. nonché, in relazione alle disposizioni di cui

agli art. 4 Capo A) - punto 2 lett. a) -, Capo B)-

punto 1 e Capo C), per la violazione dell’art. 650

del Codice Penale, la cui reiterata inosservanza

comporta per le aree in concessione l’adozione del

provvedimento di decadenza.

E’ fatta salva l’osservanza di tutte le norme in

materia amministrativa, urbanistica e sanitaria

vigenti.

Bari, li 25 maggio 2006

Il Dirigente del Settore L’Assessore

Michele Loffredo Prof. Guglielmo Minervini-

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE

AGRICOLTURA 15 maggio 2006, n. 730

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, Legge

Regionale n. 7 del 1 febbraio 1982 – Revoca riconoscimento

giuridico dell’Associazione Tabacchicoltori

Salentini (A.T.S.) con sede in Lecce.

L’anno 2006, il giorno 15 del mese di marzo,

nella sede del Settore Agricoltura – L.re Nazario

Sauro 45/47 - BARI

Il Dirigente dell’Ufficio Associazionismo e Alimentazione,

Antonio Frattaruolo sulla base dell’istruttoria

espletata dal funzionario preposto:

Visto il Reg. CEE n.1360 del 19/06/1978 con il

quale sono dettate “Norme per la istituzione delle

Associazioni dei Produttori”;

Vista la legge n.674 del 20.10.1978 di attuazione

sul territorio nazionale del suddetto regolamento;

Vista la l.r. n 7 del 1.2.82 con la quale sono state

stabilite le norme per l’attuazione nella Regione

Puglia del Reg. CEE n.1360/78 e della legge

n.674/78 riguardanti le Associazioni dei Produttori

Agricoli;

Visto il D.P.G.R. n° 163 del 09/4/1986 con il

quale l’Associazione Tabacchicoltori Salentini con

sede Legale in Lecce è stata riconosciuta giuridicamente

ed iscritta al n° 23/3/t dell’Albo regionale

delle Associazioni dei Produttori Agricoli a seguito

di accertamento del possesso dei requisiti richiesti

dalla normativa per il riconoscimento giuridico;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 27

maggio 2005 n° 102 “Regolazioni dei mercati

agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2,

lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38 inerente il

riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto l’art. 4 del Decreto legislativo 27 maggio

2005 n° 102 punto 5 che prevede per le associazioni

di produttori riconosciute ai sensi della legge 20

ottobre 1978 n° 674 la trasformazione in una delle

forme societarie previste dall’articolo 3, comma 1;

Vista la nota n° 28/11286 del 23/12/2005 dell’Ufficio

Associazionismo ed Alimentazione con la

quale sono stati chiesti gli atti relativi alla trasformazione

della forma societaria in una delle forme

previste dal Decreto legislativo 27 maggio 2005 n°

102 entro la data del 31/12/2005;

Vista la successiva nota n° 28/2730 del

23/3/2006 di sollecito dell’invio dei nuovi statuti

con le modifiche apportate;

Considerato che il medesimo articolo 4 del

Decreto legislativo 102/2005 prevede che in mancanza

di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento

alle associazioni;

Visto il mancato recapito all’Associazione A.T.S.

della suddetta nota n° 28/2730 del 23/3/2006;

Rilevato che allo stato si configurano le circostanze

per la revoca del riconoscimento giuridico

previste al punto 5 dell’art. 4 del Decreto legislativo

27 maggio 2005 n° 102,

Per quanto sopra riportato e di propria competenza